Foto-Notiziario Maggio 2016 - page 90

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professionali
a) Le riprese AMATORIALI di musei o co-
munque di beni che ricadano nel Codice
dei beni culturali e del paesaggio sono
state assoggettate ad autorizzazione dal
2004 al 2014; dal 2014 in poi, a patto che
si tratti di riprese eseguite con finalità e
modalità non professionali (cioè senza
l’uso di luci artificiali, flash o cavalletti),
sono libere: non occorre nessuna auto-
rizzazione, e non occorre pagare canoni.
Non solo: sono anche condivisibili, a patto
che non ne sia possibile il riutilizzo a fini
commerciali (in pratica: a patto che siano
pubblicate in bassa risoluzione). Nel con-
creto della vita quotidiana, questo signi-
fica che le riprese da turista dovrebbero
essere sempre lasciate eseguire (senza
flash e cavalletto), ed anche condividere
in rete (purchè in modo da non permet-
terne lo sfruttamento economico).
b) Le riprese PROFESSIONALI (su com-
missione o fatte di propria iniziativa) era-
no in precedenza e tutt’ora sono soggette
alla necessità di un’autorizzazione da
parte del Capo della struttura a cui il
bene è in custodia. L’unica differenza ri-
spetto al passato è che un tempo veniva
applicato il tariffario standard allegato
alla “Legge Ronchey”, mentre ora la
legge attribuisce al “capo” di ogni sin-
gola struttura la facoltà di determinare
il prezzo di concessione, anche basan-
dosi sul tipo e la durata delle riprese,
sulle caratteristiche dei soggetti e so-
prattutto sulle possibilità di guadagno
che queste offrono.
Tariffe e concessioni
Come già descritto sopra, le riprese
amatoriali sono libere, ma quelle profes-
sionali richiedono un’autorizzazione. La
decisione nella regolamentazione delle
riprese e nell’applicazione di “canoni”
Alla ricerca di chiarezza sulle riprese in musei e beni culturali e paesaggio
Chiariamo le voci sulle norme a questo
proposito
Nel corso degli anni, la ripresa di beni
culturali è stata regolamentata da una
ridda di indicazioni (prima la legge Ron-
chey, poi il Testo Unico, poi il Codice dei
beni Culturali e del Paesaggio, cui si
aggiungono emendamenti, Circolari e
interpretazioni). Ogni norma ha lasciato
“tracce” nella memoria dei responsabi-
li di Musei, Soprintendenze e strutture
pubbliche, cosicchè adesso regna una
discreta confusione.
Si può fotografare nei Musei e simili?
Eseguire riprese fotografiche professio-
nali di Beni culturali di proprietà dello
Stato e/o che siano stati dichiarati di inte-
resse culturale è un’operazione che - se
eseguita con finalità e modalità profes-
sionali - richiede il rilascio di un’esplicita
autorizzazione, e spesso (vedi più avanti)
il pagamento di alcuni “canoni”.
Questa limitazione, comunque, è relativa
unicamente ai beni che siano di proprietà
dello Stato, o comunque siano in conse-
gna al Ministero dei Beni Culturali, alle
Regioni, Soprintendenze e ad altri enti
pubblici territoriali in quanto dichiarati
di interesse culturale, e quindi ricadano
nel disposto della relativa legge. Quando
il bene è una proprietà privata che non sia
stata dichiarata di interesse culturale, la
disponibilità ad eseguire le riprese resta
a discrezione del “padrone” del bene.
Fino al 2014 di fatto c’era un incerto sulla
possibilità di effettuare liberamente ri-
prese amatoriali. Con una legge del 2014
(vedi più avanti), sono divenute libere le
riprese amatoriali, senza fine di lucro ed
eseguite senza l’uso di mezzi che possa-
no danneggiare le opere (luci artificiali o
flash) e senza l’uso del cavalletto.
Differenza fra riprese amatoriali e
da pagare è stata di fatto demandata ai
singoli responsabili delle strutture, de-
centrando le decisioni e le tariffazioni. Da
un lato questo ha reso le operazioni più
calzanti alle singole realtà locali. Dall’al-
tro, siamo dinnanzi ad una norma che...
dà come indicazione il fatto che il dirigen-
te decide quando concedere e quanto far
pagare... Quindi, ogni Dirigente è in gra-
do di stabilire le condizioni e le tariffe, la
richiesta più frequente è attorno ai 50-60
euro a ripresa, con la consegna inoltre di
un file digitale di ogni ripresa eseguita.
Abbastanza simili fra loro sono, infat-
ti, i documenti preparati dalle singole
strutture. Puoi averne degli esempi “go-
ogleando” le parole: “Disciplinare per
le concessioni in uso e riproduzioni dei
beni culturali”.
Quali sono le norme di legge, in modo
preciso?
Si trova tutto descritto nel dettaglio a:
php
acui trovi anche i riferimenti completi
della legge ed i link alla versione attual-
mente in vigore.
Quindi, nel nostro caso:
a) La legge che contiene le disposizioni a
cui ci riferiamo è il dlgs Decreto Legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42
b) La legge che ha reso libere le riprese
amatoriali, e la loro diffusione in rete è la
legge 106 del 29 luglio 2014, che ha mo-
dificato l’articolo 108 del dlgs 42/2004
c) L’articolo che spiega come siano i
singoli dirigenti a decidere sulle con-
cessioni è il punto 1 dell’articolo 108 del
dlgs 42/2004
d) Gli articoli del Codice dei Beni Cultu-
rali che più direttamente ci toccano sono
quelli che vanno dal 106 al 109.
Per dettagli e fonti, vedi
FOTO DI MUSEI E BENI CULTURALI:
COME STANNO LE COSE
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