Foto-Notiziario Settembre 2015 - page 76

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nizzazione del copyright - nel suo insieme
contiene ben altre affermazioni, che puoi
leggere seguendo il link indicato sopra.
D.: IL PARLAMENTO EUROPEO HA DI-
SCUSSO QUESTA LEGGE?
Lo scorso 9 luglio il Parlamento Europeo
ha discusso il testo e, dopo le proteste
sollevate, il punto 46 della vecchia stesura
è stato cancellato. Ora, la Commissione -
usando anche quello studio - può avanzare
una proposta di legge al Parlamento Euro-
peo. Si tratta però di una procedura lunga
e articolata, che porterà infine all’approva-
zione di una Direttiva che dovrà poi essere
recepita nazionalmente dai singoli Stati
membri, con leggi nazionali.
D.: QUINDI IN CONCRETO, POSSO FOTO-
GRAFARE I PANORAMI O NO?
R.: Le cose non sono cambiate, e non
cambieranno a breve. In realtà, in Italia
abbiamo già una situazione non molto li-
beritaria, perché è in vigore il Decreto Le-
gislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio) che, sostituita la prece-
dente Legge Ronchey, pone delle teoriche
limitazioni per nulla indifferenti. Eseguire
riprese fotografiche professionali di Beni
culturali di proprietà dello Stato e/o che
siano stati dichiarati di interesse culturale
è un’operazione che richiede il rilascio di
un’esplicita autorizzazione, e in alcuni casi
il pagamento di alcuni “canoni”. Questa
limitazione, comunque, è relativa unica-
mente ai beni che siano di proprietà dello
Stato, o comunque siano in consegna al
Ministero dei Beni Culturali, alle Regio-
ni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici
territoriali in quanto dichiarati di interesse
culturale, e quindi ricadano nel disposto
della relativa legge. Quando il bene è una
proprietà privata che NON sia stata dichia-
rata di interesse culturale, la disponibilità
a lasciar eseguire le riprese resta a discre-
Le “leggende metropolitane” sulle immagini in Internet
N
elle scorse settimane in Rete è passa-
to un allarmato tam-tam sull’ipotetico
pericolo che venisse impedito al fotografo
di realizzare immagini che includessero
nel panorama edifici e postazioni storiche.
Alcuni giornalisti hanno correttamente
riportato la notizia originaria; da queste
prime segnalazioni, però, è discesa - a
cascata - una valanga di pseudo-notizie
costruite sul “sentito dire”, generando non
poca confusione. Vediamo cosa c’è di vero
e cosa, invece, è privo di fondamento.
D.: È VERO CHE VIENE DISCUSSA UNA
LEGGE CHE IMPEDIRÀ DI FOTOGRAFA-
RE I MONUMENTI?
R.: NO; non si tratta di una legge, ma di uno
studio preliminare che contiene elementi
orientativi per una futura stesura di Diretti-
va Europea. È una relazione a firma di Julia
Reda, un’europarlamentare di 28 anni, del
“Partito dei Pirati”; quindi, decisamente
progressista in termini di diritto d’autore.
La relazione è pubblica e raggiungibile da
. Al punto 46
dell’intero testo nella sua prima stesura
c’era la riga introdotta nella discussione
con un emendamento di Jean-Marie Ca-
vada, un politico francese conservatore di
75 anni; La riga tanto discussa diceva:
(46) (La Commissione) ritiene che l’utiliz-
zo commerciale di fotografie, filmati o al-
tre immagini di opere stabilmente situate
in luoghi pubblici fisici dovrebbe sempre
essere soggetto a un’autorizzazione pre-
ventiva degli autori o di un soggetto da essi
delegato;
Si trattava, quindi, non della proibizione di
fotografare i monumenti, ma dell’ipotesi
- comunque indesiderabile, di restrizio-
ne delle riprese se destinate ad impieghi
commerciali. La relazione - che torniamo
a ripetere NON è una legge, ma una sorta
di studio ispiratore sul futuro della moder-
zione del “padrone” del bene.
Nel concreto:
a) Le riprese amatoriali di musei o comun-
que di beni che ricadano nel Codice dei
beni culturali e del paesaggio teoricamen-
te devono essere autorizzate (o perlome-
no tollerate) dal Capo d’Istituto, e in ogni
caso non comportano nessun pagamento.
Nel concreto della vita quotidiana, questo
significa che è semplicemente proibito ef-
fettuare riprese amatoriali quando queste
possono essere in concorrenza con gli in-
teressi economici di una struttura (anche
privata) che stia pagando una concessione
per vendere in esclusiva cartoline, imma-
gini o libri all’interno della struttura stessa.
In sostanza: se fotografare non rappresen-
ta nè un pericolo per le opere, nè un poten-
ziale elemento di concorrenza a qualche
cessionario esclusivo, allora la direzione
non proibisce le riprese, il che significa
che le autorizza. In caso contrario, viene
indicato un espresso divieto alla realizza-
zione di riprese (è comunque possibile fare
richiesta per chiedere un’autorizzazione
gratuita ad eseguire riprese amatoriali).
b) Le riprese professionali sono ancora
soggette alla necessità di un’autorizza-
zione da parte del Capo dell’Istituto a cui
il bene è in custodia. L’unica differenza
rispetto al passato è che un tempo veniva
applicato il tariffario allegato alla “Legge
Ronchey”, mentre ora l’articolo 108 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
attribuisce al “capo” di ogni singola strut-
tura la facoltà di determinare il prezzo di
concessione. Tutto sommato, quindi, do-
vremmo non “temere” un intervento del
Parlamento Europeo nella omogeneizza-
zione della norma, ma auspicarlo; tenden-
zialmente, la nostra legislazione attuale è
meno liberitaria delle altre.
IL “DIRITTO DI PANORAMA”
IN FOTOGRAFIA
OK, incluse opere d’arte
OK solo per gli edifici
OK solo per uso non commerciale
NO, in alcun caso
Paesi in cui la situazione è non censita
(solo Andorra, San Marino e Principato di Monaco)
MAPPA CHE ILLUSTRA LA SITUAZIONE NEI PAESI EUROPEI
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80
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